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Riferimento D.lgs.n.116 03/09/21

A fronte dell’entrata in vigore del Il D.lgs. 116/2020 è stata redatta la presente informativa a supporto della nostra clientela, per descrivere quanto attuato da Sivit per conformarsi alla normativa.

Il D.lgs. 116/2020 ha introdotto importanti novità al Codice Ambientale 152/06 tra cui l’obbligo di etichettatura per gli imballaggi che ricadono nel campo di applicazione, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Resta sempre vigente la Decisione 129/97/CE che impone l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica identificativa del materiale.

N.B. Tali disposizioni sono valide esclusivamente in Italia; ciascuno Stato dell’UE ha regolamentato la materia in modo similare ma occorre verificare caso per caso i differenti requisiti imposti.

Codifica identificativa.

I fornitori di imballaggi della Sivit hanno assegnato la codifica identificativa conforme alla Decisione 129/97/CE e tale codifica è riportata sugli imballaggi stessi.

Circuiti di destinazione imballaggi ed indicazioni sulla raccolta in etichetta.

I circuiti di destinazione degli imballaggi utilizzati da Sivit e le relative attività svolte in conformità al decreto in oggetto sono le seguenti:

In ambito industriale (B2B) - Vendita a professionisti

Lo smaltimento deve avvenire mediante conferimento ad aziende autorizzate; NON è necessario riportare in etichetta indicazioni sulla raccolta in quanto, in questo caso tutti gli imballaggi risultano essere rifiuti speciali, pericolosi e non.

Tuttavia, qualora siano presenti imballaggi secondari (es. scatole o pellicole estensibili) o elementi costitutivi l’imballaggio che non siano contaminati da sostanze pericolose (es. sigilli e graffette, anelli di giunzione kit, tappi, cravatte ecc…), per la loro identificazione si faccia riferimento all’etichettatura identificativa apposta sugli stessi; in sua assenza devono essere rese disponibili informazioni dettagliate.

In ambito domestico (B2C) - Vendita a privati

Lo smaltimento deve essere effettuato dall’utilizzatore nel rispetto delle indicazioni del proprio Comune di appartenenza.

In caso di prodotti pericolosi è presente in etichetta la frase “P501 Smaltire il contenuto e/o il recipiente in conformità alla regolamentazione locale”*, ferma restando la necessità di riportare la codifica identificativa sull’imballaggio. Tale approccio è riportato sul sito ufficiale www.etichetta-conai.com.

* La frase già obbligatoria per vendita in grande distribuzione in riferimento al Reg.CLP 1272/2008.

Qualora siano presenti imballaggi secondari (es. scatole o pellicole estensibili) o elementi costitutivi l’imballaggio che non siano contaminati da sostanze pericolose (es. sigilli e graffette, anelli di giunzione kit, tappi, cravatte ecc…), è necessario specificarne in etichetta la natura e fornire indicazioni in merito allo smaltimento; tali informazioni sono fornite dai fornitori degli imballaggi e devono essere veicolate alle parti interessate.

Regolamentazioni

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